PROTEZIONE INTERNAZIONALE- Status di rifugiato,concesso al cittadino straniero che abbia il fondato timore di subire atti di persecuzione, se facesse ritorno al proprio paese di origine, o che abbia già subito tali atti prima di fuggire dal proprio paese di origine. Il richiedente asilo ha l’onere di provare gli elementi su cui si fonda la propria domanda di fronte alla commissione territoriale (art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007). Il permesso di soggiorno per questo status è quinquennale, rinnovabile senza ulteriore verifica delle condizioni.
- Protezione sussidiaria, riconosciuta al cittadino straniero “che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. g, D. Lgs. 251/2007). Il permesso di soggiorno per questo status è di durata quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione.
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