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REGOLAMENTO DUBLINOLa normativa europea che disciplina la procedura per la richiesta di protezione internazionale da parte di cittadini stranieri. In particolare il regolamento attualmente in vigore, dal 2014, è il cosiddetto Dublino III, stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino straniero. Il principio base è che il paese competente è il primo Stato europeo di arrivo del richiedente. E se tale Stato ha l’obbligo di valutare la richiesta di protezione internazionale con apposita procedura, il richiedente asilo incorre nel divieto di espatrio verso altri paesi europei e di presentazione di più domande di asilo in paesi europei diversi. A questa normativa si sono associate anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, pur non essendo membri dell’Unione Europea. RIFUGIATOIn base all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, accolta anche dalla normativa italiana sul diritto d’asilo, il rifugiato è “chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. |