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PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  • Temporaneo
  • Definitivo

Il permesso di soggiorno è l’atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea a soggiornare legittimamente in Italia. La permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso. Per quanto riguarda i richiedenti asilo arrivati in Italia attraverso i corridoi umanitari, la Questura competente territorialmente rilascia, dopo il fotosegnalamento avvenuto presso il posto di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo, valido solo nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno “definitivo”, per asilo, con validità quinquennale rinnovabile.

Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale.

Solo una volta ottenuto il permesso definitivo il titolare di protezione internazionale può chiedere il titolo di viaggio per espatriare legalmente.

POCKET MONEY

Diaria quotidiana o settimanale data direttamente ai rifugiati e richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza, per le piccole spese quotidiane, sia durante il periodo di attesa per l’espletamento della pratica relativa alla domanda di protezione internazionale, sia per la durata dei progetti di integrazione rivolti ai titolari di protezione internazionale. Nel protocollo dei corridoi umanitari, tale diaria è lasciata alla discrezione della Caritas diocesana, sia per la sua concessione sia per la definizione del suo ammontare.

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

  • Status di rifugiato,concesso al cittadino straniero che abbia il fondato timore di subire atti di persecuzione, se facesse ritorno al proprio paese di origine, o che abbia già subito tali atti prima di fuggire dal proprio paese di origine. Il richiedente asilo ha l’onere di provare gli elementi su cui si fonda la propria domanda di fronte alla commissione territoriale (art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007). Il permesso di soggiorno per questo status è quinquennale, rinnovabile senza ulteriore verifica delle condizioni.
  • Protezione sussidiaria, riconosciuta al cittadino straniero “che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. g, D. Lgs. 251/2007). Il permesso di soggiorno per questo status è di durata quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione.

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