Il permesso di soggiorno è l’atto amministrativo che autorizza i cittadini di paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea a soggiornare legittimamente in Italia. La permanenza sul territorio dello Stato è consentita per la durata indicata nel permesso. Per quanto riguarda i richiedenti asilo arrivati in Italia attraverso i corridoi umanitari, la Questura competente territorialmente rilascia, dopo il fotosegnalamento avvenuto presso il posto di Polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta asilo, valido solo nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda. Consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Una volta ricevuto lo status di rifugiato, lo straniero potrà richiedere all'Ufficio Immigrazione il rilascio del permesso di soggiorno “definitivo”, per asilo, con validità quinquennale rinnovabile.
Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale.
Solo una volta ottenuto il permesso definitivo il titolare di protezione internazionale può chiedere il titolo di viaggio per espatriare legalmente.