In base all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, accolta anche dalla normativa italiana sul diritto d’asilo, il rifugiato è “chiunque, nel timore fondato di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”.